Il "Trust" consiste nell’atto con cui un soggetto (c.d. disponente o “Settlor”) trasferisce a un altro soggetto (c.d. “Trustee”) la proprietà di determinati beni (ad. es. azioni, beni immobili, conti correnti etc.) con l’incarico di amministrarli nell’interesse di un o più beneficiari, eventualmente sotto la supervisione di un terzo (c.d. “Protector”). Il beneficiario può coincidere anche con il disponente: si parla in tal caso di “trust autodichiarato”. L’istituzione di un trust può essere utilizzata per diversi obiettivi, quali ad esempio:
- protezione del patrimonio;
- tutela della privacy;
- segregazione del patrimonio
- passaggio generazionale
- beneficienza
Nell’ipotesi di trust costituiti per obiettivi di protezione patrimoniale, è essenziale che il trust venga istituito prima che il patrimonio conferito sia gravato da diritti attuali o potenziali di terzi.
Il nostro ordinamento non possiede una legge sui trust ma riconosce la validità in Italia dei trust istituiti secondo una legge straniera (ad es. la legge inglese), avendo ratificato la “Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento” sottoscritta all’Aja il 1° luglio 1985 (e ratificata dall’Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364).
Si riportano di seguito le principali tipologie di trust:
Trust immobiliare
Consiste nel conferimento al trust di uno o più beni immobili. In linea di principio, il patrimonio conferito nel trust non potrà essere aggredito dagli eventuali creditori del disponente. Il trust immobiliare può costituire, dunque, un utile strumento di protezione del patrimonio, ma anche di suddivisione del patrimonio in chiave ereditaria. Durante la vigenza del trust, il trustee potrà compiere tutte le operazioni ai fini della gestione dei beni immobili, compresa la vendita, purché nel rispetto dello scopo stabilito dal disponente.
Trust societario
Consiste nel conferimento al trust di partecipazioni societarie. Al pari del trust immobiliare, le azioni conferite nel trust potranno essere aggredite soltanto dai creditori del trust stesso e non da quelli del disponente. Il trust societario costituisce uno strumento assai efficace di protezione del patrimonio, ma anche di passaggio generazionale di aziende.
Trust a scopo di garanzia
Consiste nel trasferimento al trust di beni mobili e immobili, denaro o beni di altra natura, con l’obiettivo di creare un patrimonio separato, che sarà gestito per la realizzazione di un determinato scopo per il quale è stato richiesto il rilascio della garanzia, e il beneficiario del certificato di garanzie potrà contare su un patrimonio inattaccabile e non aggredibile dai propri creditori personali. Il trust a scopo di garanzia può essere utilizzato da persone fisiche o società che intendono tutelare il proprio patrimonio da eventuali aggressioni da parte di terzi.
Trust di famiglia e disabili
Consiste nel trasferimento al trust di beni mobili o immobili, denaro o beni di altra natura, con l’obiettivo di disciplinare successioni, passaggi generazionali, rapporti di convivenza e parentela, crisi matrimoniali etc. Invece, i trust per disabili sono istituiti per l’esercizio della tutela e curatela giudiziale.
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