Aprire un ufficio di rappresentanza di una società italiana in Inghilterra:
Un’altra modalità di insediamento è quella di aprire un ufficio di rappresentanza in Inghilterra. E’ importante sottolineare che un ufficio di rappresentanza non può svolgere alcuna attività commerciale o generare ricavi in Inghilterra, né può richiedere un partita IVA inglese, ma può soltanto compiere attività di studio e ricerche di mercato. Un ufficio di rappresentanza costituisce una mera organizzazione amministrativa e non un soggetto giuridico indipendente.
Procedura per l’apertura di un ufficio di rappresentanza
Una società italiana che intende aprire un ufficio di rappresentanza in Inghilterra, dovrà depositare i seguenti documenti presso il registro delle imprese inglese (Companies House) entro trenta giorni dal suo insediamento in Inghilterra:
- Application form OS IN01
- Spese di registrazione pari a £20
- Copia certificata dei documenti di costituzione della società italiana con relativa traduzione certificata in lingua inglese
- Copia dell’ultimo bilancio della società italiana (con relativa traduzione certificata in lingua inglese)
Il Companies House emetterà un certificato di avvenuta registrazione dell’ufficio di rappresentanza e quest’ultimo sarà soggetto agli obblighi di pubblicità i previsti dalla legge inglese.
Adempimenti contabili
Gli adempimenti contabili di un ufficio di rappresentanza sono simili a quelli di una sede secondaria.
Una società italiana che apre un ufficio di rappresentanza in Inghilterra è tenuta a depositare il proprio bilancio redatto in Italia anche presso il Companies House inglese. Il bilancio deve essere depositato entro 3 mesi dalla scadenza del termine di deposito in Italia (ad es.. se il bilancio redatto in Italia deve essere depositato presso il registro delle imprese italiano entro il 30 aprile, lo stesso dovrà altresì essere depositato presso il Companies House entro il 30 luglio). Unitamente al bilancio dovrà essere depositato presso il Companies House anche il c.d. modello OS AA01.
Le società italiane che non sono soggette all’obbligo di deposito del bilancio in Italia (ad es. le società semplici) e aprono un ufficio di rappresentanza in Inghilterra non sono soggette ad alcun deposito in Inghilterra. Invece, le società straniere costituite al di fuori della zona economica europea, sono in ogni caso tenute a predisporre e depositare il bilancio in Inghilterra, redatto in conformità alla c.d. normativa Overseas Companies Regulations (OCR) 2009.
Obbligazioni fiscali
La configurazione di una stabile organizzazione richiede lo svolgimento di un’attività commerciale in Inghilterra. Poiché, un ufficio di rappresentanza non può svolgere alcuna attività commerciale, esso non costituisce, di regola, una stabile organizzazione è pertanto non è soggetto ad alcuna imposta su redditi in Inghilterra. L’ufficio di rappresentanza non è soggetto a registrazione presso l’agenzia delle entrate inglese (HM Revenue and Customs) né può richiedere l’attribuzione di una partita IVA.
Per informazioni in merito allo stabilimento di un ufficio di rappresentanza di una società italiana in Inghilterra contattare il +39 02 36 63 86 10.